No. 4101 of 10319
Sender Date Recipient
Accademia di San Luca [+]

Sender’s Location

Rom

Muligvis 1827 [+]

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Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

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Rom

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Ingen udskrift.

Abstract

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Em[inen]za R[everen]d[issi]ma

A riscontro del pregiatissimo foglio 4. Ottobre N.o 39614. in cui L’Em[inen]za V[ost]ra R[everen]d[issi]ma ne invita ad interessarmi per un temperamento che valga a conciliare la libertà alla scolaresca di ricorrere ne’ giudizii de’ concorsi alla superiore autorità senza leder la stima dovuta al Giudizio di una intera Accademia
Doppo averne parlato in particolar consiglio non ho mancato ulteriormente di far circolare il foglio medesimo per un più maturo esame; ma ad onta di ciò sono es[xx] di avviso non potersi dare su tal punto conciliazione che sia giusta e lodevole per molte ragioni fra le quali:
1.
Su i pareri delle Arti del Disegno per richieder ciascuna cognizioni infinite che sono il risultato di longhe e penose vigilie, non può decidersi, da verun’ altra autorità che da quella dell’Arte medesima. Osservano di fatto che giornalmente per arti meno difficili delle nostre, in ogni perizia da cui si appella, suole la legge deputare altro perito che periziore si chiama. Ora chi potrà essere, dicono essi, nelle Arti del Disegno il perito perizioe sopra l’Accademia di S. Luca se la sola è che riunisce e si compone degli uomini più versati ed illustri; e subito che a lei si ricorre piu che alla Sagra Rota Romana non solo dallo Stato Pontificio ma dall’Estero ancora?
2.
Riflettono in secondo che non giudicando l’accademia che dopo essere stati per 8. giorni esposti alla pubblica censura i saggi del concorso; e rendendo al Pubblico ragione del suo giudizio già discusso e maturato in istampa; ne rimane escluso affatto ogni sospetto di abbaglio, di capriccio, di prevenzione così che il suo giudizio non può non riputarsi che giusto ed incriticabile.
3.
Avvertono per terzo che dandovi alla scolaresca la facoltà di ricorrere, giammai si darebbe premiazione senza litigio. Al solo sapere che si ammettono i ricorsi l’amore proprio tanto più forte ed imprudente quanto più giovanile farebbe gridar tal=
uno che il suo colorito vale più che il disegno dell’emolo; ad altri non mancherebbero attestati per anteporre a merito qualunque la propria composizione, l’effetto, il chiaroscuro, la prospettiva, il costume, il nudo, le pieghe e facilmente troverebbero penna ingegnosa, mediante cui agli occhi de meno esperti impiccolire i proprii difetti per ingigantire gli altrui.
Dopo tali considerazioni fattisi i SSri[Signori] Accademici ad esaminare il programma trasmessoci di Bologna hanno quivi trovata in regola l’ammissione de ricorsi, potendosi il Camerlengato in caso di controversia rivolgersi all’Accademia di S. Luca, come a perito periziore. Facendo bensì osservare
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che a mancar verrebbero così opportuno espediente rifugio, se anche di essa si fiscaleggiassero i giudizj, o con dubbiezze e diffidense se ne screditasse l’autorità.
Aggiungono in fine che il loro divisamento non è punto nuovo, nè manca di giuridica approvazione. Ricorda, cioè, l’Accademia ( ed il fatto non può essere ignoto a questo vigilantissimo Dicastero) che nel 17. di questo secolo, in occasione del premio Canova, insorse per l’unica volta tal controversia e l’appellazione fu rimessa all’Uditor Sanissimo di allora, sulle scritture pro e contra dei due eccellenti avvocati SS.r[Signori] Cavi, e Ferretti. Il decreto fu qual’esser doveva.
Reiecit instantiam Erzoch. et imposuit silentium liti, et amplius, parte presente Dichiarando que saggio Presule che se la questione si decidesse in favore del ricorrente, sarebbe lo stesso che distruggere l’insigne Accademia di S. Luca, la quale da legge a tutto il mondo.
Sembra poi a questi SS.ri Accademici che l’articolo 12. del Cap. IV de’ nostri Statuti con autorevole sagacità abbia provveduto alla convenienza non meno dell’Accademia, ogni qual volta reclamando in favor nostra l’inappellabilitá de’ giudizii ne’ due soli casi o di unanime consenso, o della maggioran=
za de’ voti che gli equivale, lascia per ogni altra eventual controversia salvi tutti e singoli i dritti supremi, inviolabili, e necessarj del Camerlengato.
Nell’umiliare all’Em[inen]za V.[ostra] R[everen]d[issi]ma i succennati rilievi accompagnati dalle firme de’ qui sottoscritti, io con la massima stima e venerazione passo a rassegnarmi.

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gmVI, nr. 88
Last updated 31.05.2011 Print