1.o
Verrano fissati i giorni, e le ore delle lezioni d’ogni Scuola a norma dei Statuti in una Tabbella, che si esibisce, e che verrà affissa nei rispettivi Locali. In essa saranno indicate per ogni anno le materie da insegnarsi da quei Professori, che fanno il corso in più anni.
2.o
I Sig[no].ri Censori, al zelo dei quali viene affidata dallo Statuto la sorveglianza dell’istruzione, sono pregati di esercitarla con visite imporvise, e col proporre quei miglioramenti, che essi crederanno opportuni; ed affinché sia giustamente ripartita la cura delle Scuole og
nuno dei sei Censori li avrà per turno durante un mese; ed il turno anderà per anzianità incominciando il più anziano a presiedere nel prossimo mede di marzo, e così successivamente. Il Custode è incaricato di prevenire al principio d’ogni Mese il Censore cui tocca il turno, e in caso, che si trovi assente, avvisarne il successivo.
3.o
In ogni giorno di Scuola il Cattedratico, che verrà a dar Lezione all’ora determinata segnerà il proprio nome colla data in un registro, che gli verrà esibito dal Custode. In fine d’ogni Mese sarà sottoposto questo Registro all’ispezione del Censore di turno, il quale lo esaminerà, vi scriverà quelle osservazioni, e riflessioni che crede opportune apponendovi la sua firma per essere lette nella prima sessione del Consiglio.
4.o
Si rinnova l’espressa proibizione a tutti i SS[i]g[no].ri Cattedratici di farsi supplire da altri specialmente poi dai Giovani Scolari
[anden side]
nel fare la lezione, e si rammenta a ciascuno l’obbligo preciso di venire personalmente all’ora, e giorni determinati a fare la Scuola. Che se per qualche impedimento straordinario, e raro qualche Professore non potesse per un giorno venire manderà l’avviso alla Scolaresca per supplire alla lezione nel giorno seguente, ed in evento di malattia ne darà avviso al Presidente affinché faccia supplire da uno dei Colleghi secondo lo Statuto, e così dovendo assentarsi, dimanderà il necessario permesso, rilasciando l’onorario a quel Professore, che verrà destinato a supplire.
5.o
Il passaggio dei Scolari da una Scuola all’altra si farà coll’attestato della buona condotta, e profitto da rilasciarsi dal Professore della Scuola da cui parte lo Scolaro,e vidimato dal Presidente.
[anden håndskrift:]
per rassodare
Missirini [x] 8.o