Efter 15.2.1818

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Accademia di San Luca

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Dateringsbegrundelse

Statutterne er underskrevet 15.12.1817, mens godkendelsen af pavestaten er dateret 15.2.1818. Statutterne forelå derfor først i trykt form efter denne dato, og trykkeåret er da også 1818 ifølge titelbladet.

Resumé

Kommentarerne til disse statutter er under udarbejdelse.

Dokument


Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.

Horat. Epistolar. lib. I. ep. 2.




S T A T U T I
 
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA
 
D I   B E L L E   A R T I
 
DETTA
 
D I   S.   L U C A.

Accademia di S. Luca, bomærke

ROMA MDCCCXVIII.
PRESSO FRANCESCO BOURLIÈ
–––––––––––––––
Con licenza de’ Superiori.




PREFAZIONE

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IL risorgimento delle Scienze, Lettere, ed Arti accaduto in Italia nel secolo tredici non fu inen prodigioso del rapido progresso, che tutte insiemè queste invidiabili figlie di Minerva, dandosi l’una l’altra-la mano fecero a vicenda nell’avventurosa Penisola. Che se in meno di tre secoli può dirsi, che l’ umano sapere si rinfrancasse di quanto. perduto avea nello spazio di mille, non sia che un tal fenomeno si attribuisca soltanto.
alla soave temperatura del clima, o alle prerogative di un suolo fecondo mai sempre di perspicaci ingegni; ma con più di ragione ripeterlo è duopo dal favore, e dalla protezione, che ad essi accordarono i Principi; e specialmente dall’ avvedutezza, ch’ebbero i primi dotti di riunirsi in Famiglia, onde contribuire ciascuno co’ proprj lumi, prima al dirozzamento, quindi alla perfezione degli studj.
Bene in tempo compresero que’ sommi intelletti, che se nella generazione degli esseri l’industriosa natura molte e molte cose prepara, accozza, e combina; così volendo dall’ umano ingegno ottenersi cosa che vaglia, fa duopo, che i diversi pareri degli Uomini si uniscano, e dopo critico esame se ne tolga da essi il più bel fiore. E ciò con ragione, avvegnachè le operazioni dell’uomo segrege per lodevoli che siano, è tuttavia facil cosa che vadano macchiate d’alcun vizio o difetto; laddove il comun sentimento delle Società per esser diretto dal giusto e non dalla voglia, dissipa le nebbie d’ogni amor proprio, dando luogo a quella chiarezza, che le assicura per quanto si può dall’errore, e le sottrae alla censura. Un sì giusto raziocinio avvalorato dall’ esperienza fece sì, che dal detto secolo tredici in poi, tante Unioni, e Società di tal genere vide l’Italia sorgere nel suo seno, quante forse non ne ebbero ai giorni loro felici la Grecia, la magna Grecia, e la Sicilia insieme.
Ristringendo siccome fa di mestieri, il discorso alle Arti del Disegno, sembra, che per l’anzidetta ragione alla colta Toscana debbasi il vanto di aver fatto risorgere la Pittura; e va l’Etruria superba a ragione che nella sua scuola educati fossero. gli altissimi ‘ingegni del Buonarroti, del Vinci, e di tanti altri. Ma Roma ancora ebbe in quel tempo un Raffaello, e un Bramante. Leonardo, e Michelangelo furono in Roma, e forse la vista di tante moli, sculture; e greci modelli che abbiamo, fece loro sviluppare quei felici germi d’ingegno, di cui la natura fu ad essi larga, e parziale dispensatrice. Dee perciò congetturarsi, che Roma a quell’epoca medesima venne anch’ essa a formare una Società di Professori sotto le divise; e protezione di S. Luca. Che ciò sia vero, conservasi tuttora nel suo Archivio un Codice in Pergamena di alcuni suoi statuti formati nel Pontificato di Sisto IV l’anno 1478, ne’ quali si accenna, che anche dapprima esistevano altri statuti.
Indi sebbene resti involuta in qualche oscurità l’origine precisa della nostra Accademia, sappiamo con certezza, che da antichissimo tempo in alcune camere sull’Esquilie presso l’antica Chiesa di S. Luca tenesse le sue adunanze (Ved. Lanzi Storia pitt. Tom. I. Pag. 445). Nell’intervallo poi de’ secoli posteriori fino al dì d’oggi ebbe al pari di tutte le umane cose varie le sue vicende. Bensì se tante e tante altre società di tal genere vide cedere all’urto del tempo, ed estinguersi, essa costantemente salda si mantenne; e per l’attività, e pel suo credito trovò non solo private beneficenze, ma vide sempre aperta, e propizia la generosità de’ Pontefici.
E poichè le leggi adattate alle circostanze de’tempi sono la base, ed il sostegno immediato di consimili istituzioni; la medesima ha dovuto più e più, volte riformare gli suoi Statuti. Dopo i sopraccennati di Sisto IV, Gregorio tredici ad istanza del Muziano (Vedo Baglioni nella sua Vita) autorizzò l’Accademia a formarne de’ nuovi. Il Breve peraltro pare, che non avesse effetto sino al ritorno di Federico Zuccari dalla Spagna. Egli fu che diede ad essi esecuzione, allorchè con applauso comune fu nominato Principe dell’Accademia. Gloriosi invero furono a quel tempo i suoi allori all’ombra di questo Artista fattosi di lei parzialissimo Mecenate. Questi crebbero ancora dopo che assunto al Pontificato l’immortale Sisto V, demolita l’antica Chiesa di S.Luca sull’Esquilino, fu dal medesimo conceduta loro quella di Santa Martina insieme alle ristrette abitazioni annesse per commodo di radunarsi. Che non doveano aspettarsi le Arti di vantaggi, e di onori dal genio, e munificenza di quel Pontefice? Ma la sua prematura morte troncò ogni filo alle più belle speranze. Varie volte in seguito si rinnovarono a seconda de’ tempi le Costituzioni cioè nel 1607, nel 1617 ,nel 1627, e nel 1675. Fu creduto necessario di rinnovarle ancora nel 1716 regnando allora Clemente Xl. Questo gran Mecenate delle Arti, conoscendo bene quanto le onorificenze lusinghino; per vieppiù accendere ed animare gli studiosi, fu il primo a decretare pubblici, ed annuali premj sul Campidoglio, con assegnare per tale effetto varj frutti di Officj vacabili. Benedetto quattordici, oltre avere eretto sul Tarpeo quella Gallerìa di celebri Quadri che ancora vi esiste, volle che lo studio del Nudo si facesse ogni giorno, e stabili de’fondi per due annuali Concorsi, a carico e spese dell’erario Pontificio, onde premiare chi avesse meglio disegnato, o modellato il Nudo.
Malgrado tante provide cure, sul cadere dello scorso secolo già molte leggi erano inosservate, molte abolite si può dire perchè giudicate ineseguibili. Si ebbe ricorso al consueto espediente di compilarne delle nuove. Terminatone dopo lungo tempo il lavoro furono approvate dalla san. mem. del Pontefice Pio VI. con Breve; e poco dopo con altro Breve fu dal medesimo decorata con molti privilegj ed onori l’Accademia istessa. Ma in quegli statuti, per esser già cominciati i cambiamenti politici, non fu pensato alla cosa più, utile, vale a dire ad introdurre lo studio teorico-prattico delle tre Arti sorelle. Vi si pensò per altro dal suo degno Successore PIO VII. Quindi molti progetti suggeriti in specie dall’egregio Canova, si affacciarono’, e proposero per la scuola del Disegno, per l’esposizione de’Quadri, per le Arti meccaniche, per la traslocazione dell’Accademia del Nudo, e molto si fece. Ma la mancanza de’ mezzi vieppiù crescendo ne’ vortici comuni, fu cagione che inaridisse il fiore nel suo spuntare.
Restituitosi a Roma, ed al soglio il Sommo, ed immortale regnante Pontefice, dopo aver trovato eseguito in gran parte dal Governo intermedio le sue provvide idee, non tardò la sua paterna Clemenza a riprendere sotto l’egida sua la ben’amata pupilla: facendo sì che per l’organo dell’Emo Camerlengo, superiore immediato alleArti, nulla si trascurasse di quanto contribuir poteva all’avanzamento non meno di queste scuole che alla morale, e religiosa istituzione degli Studenti; sino a che vedendosi l’Accademia necessitata a rinnovare le sue leggi nel modo che siegue, la Santità Sua si è degnata esaminarle, e convalidarle con la sua sovrana approvazione.

G.A.G. segr.

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IMPRIMATUR
Si videbitur Rmo P. Magis. S. Pal. Apostolici.
Candidus Maria Frattini Arch. Philipp. Vicesg.
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IMPRIMATUR
Fr. Philippus Anfossi Ord. Praed. Sac. Pal. Ap.
Magister.


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S T A T U T I

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C A P I T O L O   I.
Della composizione del Corpo Accademico, e di quella
del suo Consiglio permanente.

 
ARTICOLO 1.

L’Accademia è stabilita per insegnare, e promuovere le belle Arti; per onorare il merito di coloro, che si distinguono in esse con ammetterli nel suo Corpo; come altresì per vegliare alla conservazione de’ publici Monumenti esistenti in Roma, e nello Stato Pontificio.
Sarà essa composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, dell’ Ex-Presidente, di Accademici di Merito, e di Accademici di Onore. L’abito di costume dei primi è il così detto di Città. L’antica carica di Principe dell’Accademia è stata da questa perpetuata nella persona del Sig. Marchese Antonio Cavalier Canova Scultore, col distintivo di godere il primo posto nelle Unioni Accademiche, di dare due voti nelle deliberazioni di esse, di sottoscrivere i Diplomi, e di far intimare, volendo, le Congregazioni, o Congressi generali, e particolari.

ARTICOLO 2.

Gli Accademici di merito saranno scelti fra Li più rinomati Pittori, Scultori, ed Architetti, e di alcun altro Professore di sommo merito nelle arti analoghe al Disegno.
Il numero degli Accademici di merito domiciliati in Roma, non sarà maggiore nell’avvenire di dodici in ogni Classe di Pittura, Scultura, e Architetturà, e di venti nei Forestieri: Nelle arti poi secondarie di Ritratti, Paesisti, Intagliatori in pietre dure,o in acciaro, e Incisori in rame, potranno esser quattro per ogni classe, compresi i Romani, ed Esteri, fermi rimanendo tutti gli Accademici già ammessi. Saranno obbligati a risiedere in Roma gl’individui componenti il Consiglio; le Accademiche di merito, che potranno essere ammesse, non sono comprese nelle accennate limitazioni.

ARTICOLO 3.

Il numero, degli Accademici di onore sarà pure illimitato. Dovranno essere soggetti distinti, e proposti nella Congregazione del Consiglio dal Presidente, ed eletti con pluralità di voti.

ARTICOLO 4.

Fra gli Accademici di merito verrà stabilito un Consiglio di ventiquattro individui, compresi il Presidente, il Vice-Presidente, e l’Ex-Presidente scelti fra i Professori di Pittura d’Istoria, Scultura in marmo, ed Architettura, otto per ogni classe, e dovranno essere persone, la di cui abilità, e saviezza siano generalmente conosciute: non potranno aver meno di trent’anni. Questi ventiquattro individui formeranno la Congregazione Accademica del Consiglio.

ARTICOLO 5.

Il Consiglio sarà incaricato dell’Amministrazione di tutte le proprietà dell’Accademia, della proposta delle elezioni d’ogni specie, delle regole da stabilirsi per la buona direzione degli Studj, e de’Concorsi, di vegliare sulla condotta de’ Maestri, e degl’Impiegati; finalmente sarà tenuto d’invigilare alla conservazione di tutti gli oggetti di Pittura, Scultura, ed Architettura appartenenti all’Accademia.
Niun Accademico di merito potrà esternare il suo sentimento in proprj, e particolari attestati relativi alle rispettive Professioni, ad oggetto di non pregiudicare il Corpo Accademico sul privilegio della Perizia giudiziaria accordatogli all’Articolo 7 nel Breve della S.M. di Pio VI dei 12 Giugno 1795, eccettuati quei casi, ne’quali il Professore Accademico si ritrovasse in attual servizio di quegli, che avranno bisogno di simili attestati.

ARTICOLO 6.

L’obbligo primario del Presidente, del Vice-Presidente, e dell’Ex-Presidente sarà di presiedere alle adunanze. Eglino saranno presi alternativamente nella Pittura, Scultura, ed Architettura.
La durata nelle loro funzioni sarà di un’anno spirato il quale il Vice-Presidente passerà Presidente, e si eleggerà un nuovo Vice-Preesidente.
La Congregazione Accademica del Consiglio sarà in facoltà di confermare il Presidente e rispettivamente il Vice-Presidente, fino a due, e tre anni.
Il presente riformato sistema dovrà aver luogo dopo che l’attuale Presidente avrà compiuto il suo termine.

ARTICOLO 7.

Il Presidente è il primo Rappresentante dell’ Accademia; ha il primo posto in tutte le funzioni; convoca le Congregazioni straordinarie, e Congressi presso di lui; ha due voti (allorchè non siavi il Principe perpetuo) in tutte le deliberazioni; distribuisce i premj; deputa le commissioni; sottoscrive tutte le deliberazioni Accademiche dopo terminate tutte le Adunanze; sottoscrive le patenti, le ammissioni, tutti gli ordini per lo pagamento delle indennizzazioni, e contratti, e formazioni di ruoli con la concorrenza del Vice-Presidente, e del suo Predecessore immediato. Inviglia sullla Chiesa di S. Luca, sulli sacri suoi arredi, sulle contigue stanze Accademiche, e su tutte le incombenze de’ Professori, e Ministri.

ARTICOLO 8.

In assenza del Presidente, e Vice-Presidente supplirà l’Ex-Presidente; ed in mancanza anche di questi il Segretario del Consiglio rimpiazzerà il loro posto, e vi godrà i loro dritti.

ARTICOLO 9.

Fra i membri del Consiglio, sarà fissato un Economo, alla cui vigilanza, e special cura tutte saranno rimesse le proprietà dell’Accademia di qualunque natura siano. Egli ne formerà un inventario, che sarà depositato nell’Archivio; veglierà alla conservazione delle dette proprietà ugualmente che sull’incasso, che ne proviene; farà pagare le indennizzazioni, ed appuntamenti sull’ ordini del Presidente sottoscritti dal Vice-Presidente, e dal• Segretario del Consiglio; sarà in fine tenuto al rendimento de’conti il più esatto, che dovrà darsi al Consiglio alla fine di ogni semestre, ed in ogni mese darà uno specchio della sua amministrazione al Presidente nella Congregazione del Consiglio. Per maggior speditezza degli affari potrà l’Economo tenere in ogni settimana un Congresso coi Ministri, e con quegl’individui del Consiglio Accademico, che vorranno intervenirci; questi congressi serviranno per preparare le deliberazioni da proporsi al Consiglio, al quale solo appartiene l’ordinazione definitiva di tutti gli affari Accademici.

ARTICOLO 10.

Il Segretario sarà un individuo del Consiglio. Calcolando però, che questa incombenza esige l’impiego di tutta la persona, lo che non è compatibile in un Professore; il Consiglio medesimo potrà aggiungere un distinto Letterato, il quale con un congruo assegnamento si occuperà del disimpegno di tutte le incombenze di tale attribuzione. II primo si distinguerà col titolo di Segretario del Consiglio; il secondo con quello di Segretario dell’Accademia, ed ambedue dovranno intervenire alle Congregazioni generali, ed a quelle del Consiglio.

ARTICOLO 11.

Il Segretario del Consiglio si cangierà ogni tre anni; non avrà alcun emolumento; ma la sua diligenza verrà compensata con una Medaglia d’oro; esso invigilerà, che la Biblioteca, l’Archivio, e la Segreteria,non che tutti i respettivi Registri siano in esatto sistema: proporrà tutto ciò, che crederà analogo alla perfetta amministrazione di queste interessanti attribuzioni; assisterà alle Congregazioni, e nelle funzioni avrà il primo posto dopo l’Ex-Presidente.

ARTICOLO 12.

Il Segretario dell’Accademia agirà di concerto col Segretario del Consiglio, e dovrà trovarsi il primo a tutte le adunanze; ne farà gl’intimi, notando in seguito i membri presenti; sottoscriverà i Registri delle risoluzioni Accademiche, e nel giorno susseguente’ invierà in iscritto agli Accademici le particolari commissioni loro addossate: sottoscriverà i Diplomi delle ammissioni. Esso terrà il Registro delle deliberazioni, che verrà segnato dal Presidente in fine di ogni adunanza. Avrà in custodia il Sigillo, gli Archivj, e la Biblioteca dell’Accademia. Non potrà esibire ad alcun’ estraneo al consiglio, nè permettere la lettura di libri, e di registri. Le carte, e copie dell’ Archivio non potranno estrarsi da veruno, senza un Decreto del Consiglio sotto pena della sua destituzione. Ad ogni mozione, che avrà luogo nelle Congregazioni egli leggerà l’Articolo degli Statuti, che vi hanno relazione. All’occasione della morte di qualche Accademico raccoglierà le notizie dai di lui congiunti della sua vita, e delle sue opere per tesserne un Elogio, e leggerlo in una Congregazione generale, e depositarlo poi, nell’Archivio. Sarà tenuto finalmente nella sessione di Gennajo di esporre al Consiglio i nomi di quegli individui del Consiglio medesimo, che avran mancato d’intervenire nell’antecedente anno a sei congregazioni Consiliarie.

ARTICOLO 13.

Sebbene sia preciso dovere di ciascun membro del Consiglio il reclamare, bisognando, l’osservanza degli Statuti, e delle Regole, come anche d’invigilare, che i Professori, ed impiegati soddisfacciano alle rispettive obbligazioni, tuttavolta verranno deputati dal Consiglio medesimo fra i suoi membri sei Censori, presi due per ogni classe, i quali per il corso di tre anni si occuperanno della perfetta osservanza de’ presenti Statuti relativamente a tutti gl’individui, che cuoprono impieghi, niuno eccettuato; e segnatamente sul buon ordine, esattezza, e profitto, che si richiede nella pubblica istruzione, principale scopo dell’Accademia. Questi censori poi dovranno riferire le loro osservazioni al Presidente, da cui verranno’ communicate al Consiglio, onde possa questo prendere quelle providenze, che crederà opportune.

ARTICOLO 14.

Sopravenendo la morte di alcuno degli Accademici, il Presidente accompagnato dal Segretario dell’Accademia, e da tutti gli Accademici di merito assisterà ai funerali, per rendere all’ estinto collega gli ultimi ufficj; allorchè peraltro venga invitato il Corpo Accademico da’ congiunti dell’estinto. Avvenendo la morte del Presidente in carica, il Corpo intiero dell’Accademia lo accompagnerà dalla casa alla Chiesa in abito di Città, ed assisterà alla Messa cantata di requie. Il Segretario dell’Accademia è incaricato d’intimar tutti in tale occasione.

ARTICOLO 15.

A ciascun individuo del Consiglio, che interverrà alle Congregazioni sarà accordata ogni volta una medaglia di argento. Questo diritto, che perderanno gli assenti, sarà ripartito fra quei presenti, che saranno comparsi al principiare delle Congregazioni; dopo di che i sopragiunti non avranno più dritto alla distribuzione.

ARTICOLO 16.

I posti di,Consigliere, di Segretario dell’Accademia, dell’Economo, de’ Cattedratici, ed altri ,subalterni saranno a vita, ogni qualvolta però il Consiglio medesimo sia soddisfatto del loro servizio, lo che esternerà in- una Congregazione, che si terrà,al terminare di ogni tre anni, nella quale non potranno aver luogo i Cattedratici, e l’Economo. Qualunque risoluzione poi, che il Consiglio vorrà prendere sopra questo particolare, dovrà preventivamente alla sua esecuzione, essere approvata dall’Emo Sig. Cardinal Camerlengo.

C A P I T O L O   I I.
Delle Congregazioni Accademiche, di quelle del Consiglio, e delle Elezioni.

ARTICOLO 1.

Le Congregazioni generali dell’Accademia avranno luogo ogni mese, e si tratterà in esse di tutto ciò, che può contribuire all’avanzamento delle Arti, ed alla scelta de’nouovi Accademici di merito, dei Cattedratici, e Ministri, proposti tutti dal Consiglio. L’Emo Signor Cardinal Camerlengo, Protettore’ del Corpo Accademico sarà sempre pregato d’intervenire a queste generali riunioni.
Le Congregazioni del Consiglio si terranno parimente in ogni mese; in esse avrà luogo ogni materia concernente le Arti, l’Amministrazione, e le Elezioni, come si dirà in appresso: non saranno sospese che durante il mese d’Ottohre. In ogni mensuale Congregazione del Consiglio, il Computista porterà un foglio giustificato dell’Introito, ed Esito delle Casse dell’Accademia, ed in tale incontro si regoleranno, e prescriveranno i pagamenti da farsi in appresso; Allorchè dovesse trattarsi di un affare relativo ad individuo Accademico, questi non potrà esser. presente alla discussione.

ARTICOLO 2.

Sarà nulla qualunque deliberazione Accademica presa quando non intervengono dodici Membri almeno (sì della Congregazione generale, che del Consiglio) e non viene approvata da due terzi di voti.

ARTICOLO 3.

Qualora per sei volte all’anno un membro del Consiglio non interverrà alle Congregazioni, e non addurrà una qualche indispensabile ragione della sua assenza, sarà considerato come dimissionario, e verrà rimpiazzato.

ARTICOLO 4.

Essendo del massimo interesse la segretezza delle opinioni, e de’ voti esposti nelle Congregazioni sulle deliberazioni, che in esse si abbracciano, verrà sospeso dal rango de’ Consiglieri, e quindi giudicato formalmente dal Consiglio quegli, che mancherà alla promessa prestata nel giorno della sua ammissione, che dee essere la seguente.
Io N. N. prometto all’insigne. Accademia di S. Luca di cooperare efficacemente al vantaggio delle belle Arti del Disegno, ed all’ utilità, ed ingrandimento della stessa Accademia, osservando i suoi Statuti ,e
Consuetudini, tenendo segreto ciò che si tratterà, e discuterà nelle Congregazioni e Congressi, e dando liberamente il mio voto.

ARTICOLO 5.

Qualunque proggetto da farsi nelle Congregazioni per affari di qualche rilievo dovrà essere in iscritto, e si dovrà lasciare alla considerazione degli Accademici, onde ne sia maturata la deliberazione corrispondente, che deve aver luogo nella ventura Adunanza, se non si tratti di affari urgenti. Quando, un individuo avrà presa la parola per qualunque siasi oggetto, non potrà essere interrotto da altri, finchè non avrà egli compiuto il suo discorso. Il buon ordine di quest’articolo è particolarmente affidato al Segretario del Consiglio, il quale dovrà essere prevenuto prima della Congregazione dagl’indivìdui che vorranno far qualche mozione.

ARTICOLO 6.

Per la scelta del Vice-Presidente ogni membro del Consiglio porterà scritto senza firma propria il nome del Professore che propone, scelto fra i suoi colleghi; ed i tre individui, che avranno maggiori voti saranno nuovamente proposti nella susseguente Congregazione Generale con schede firmate da’ rispettivi elettori. Quegli, che avrà maggiori sottoscrizioni sarà eletto Vice-Presidente: e nell’istesso modo sarà pratticato nelle elezioni dell’Economo, Segretarj, e Cattedratici.

ARTICOLO 7.

Allorchè un individuo farà la sua domanda in iscritto di essere ammesso per Accademico di Merito, il Presidente sceglierà tre individui della professione del postulante, i quali esamineranno il merito artistico, e morale di esso, ed esporranno i loro segreti rilievi in un Congresso particolare tenuto presso il Principe, ove interverrà il Presidente, il Vice-Presidente, ed Ex-Presidente, e il Segretario del Consiglio; se sarà approvata l’ammissione, il petizionario sarà proposto in una Congregazione del Consiglio, ed eletto nell’altra consecutiva Generale; avvertendo, che niuno potrà essere ammesso, senza che abbia eseguita qualche distinta Opera privata, o pubblica, o esposta nella Sala dell’Accademia di stil puro, e ragionato: i Forestieri dovranno inoltre, essere ascritti a qualche altra, primaria Accademia. Potrà il Consiglio con voti segreti sulla proposta del Presidente recedere da queste limitazioni nel solo caso, che si credesse proprio di ascriverne alcuno in vista del raro merito, e talenti di esso generalmente riconosciuti in una delle tre Arti del Disegno.

ARTICOLO 8.

Ogni Accademico di Merito dovrà presentare in dono all’Accademia un qualche saggio della sua abilità, ed il proprio Ritratto in tela detta di tre palmi; niuno eletto potrà essere scritto nell’elenco delli Accademici, nè dare il suo voto nelle Congregazioni, se non ha adempito a tali doveri.

ARTICOLO 9.

Tutte le accennate elezioni si faranno dal Consiglio allo Scrutinio per essere proposte alla Congregazione Generale, nè avranno forza, se non quando da questa saranno approvate con due terzi de’ Membri votànti.

ARTICOLO 10.

Dovendosi elegere uno de’ membri del Consiglio, avranno tutti gl’individui di esso un dritto eguale per presentare all’elezione chiunque crederanno a proposito fra gli Accademici. Il Consiglio sottometterà tutti i nomi proposti ad un primo scrutinio, e quello, che avrà maggiori voti sarà l’eletto, e nel caso di parità di voti si verrà ad un secondo scrutinio.

C A P I T O L O   I I I.
Delle Cattedre.
 
ARTICOLO 1.

Rapporto alle scuole per istruzione de giovani, il Consiglio ha stabilito i Professori seguenti.
Tre Professori in Pittura. Il primo spiega e teorie dell’Arte sotto tutti i rapporti, e principalmente della composizione, e del colorito; gli altri due insegnano alternativamente la esecuzione del Disegno, incominciando da’primi elementi, e proseguendo fino alla copia delle Statue, del Nudo, de’ Disegni ec.
Due Professori di Scultura. Il primo insegna le teorie dell’Arte, la composizione, e le forme. L’altro si occupa de’principj elementari fino all’esecuzione in marmo delle opere di Figura, e di Ornato.
Tre Professori di Architettura. Il primo insegnerà le teorìe dell’Arte, incominciando dall’uso degli Ordini fino a tutta l’estensione di questa scienza nella composizione, e comparti di qualunque pubblico, e privato edificio. Il secondo le qualità, e composizioni di tutt’i materiali, la Statica degli Edificj, l’Idrometria, e la Giurisprudenza Architettonica. Il terzo darà delle lezioni ai giovani di Arti meccaniche sulli Ordini dell’Architettura, sulle Ombre, e sull’Ornato: e veruno Studente dovrà passare alla scuola di Prospettiva, senza essere stato in prima istruito nei principj d’Architettura, e prattica d’ombreggiare.
Un Professore di Geometria teorica e prattica , Prospesttiva, ed Ottica.
Un Professore di Anatomia ad uso della Pittura, e della Scultura; il quale dopo dettagliata la costruzione delle ossa, dimostrerà la distribuzione, e l a struttura de’ muscoli, ed il loro respettivo ufficio nelli diversi moti del corpo, spiegando per mezzo dello Scheletro, e del Nudo il cangiamento, che vi producono le diverse azioni.
Un Professore di Mitologia, Storia, e Costumi, il quale può essere anche Segretario dell’Accademia.
Non vi è obbligo, che i tre ultimi Professori siano Accademici.

ARTICOLO 2.

I Professori di Pittura, e di Scultura presiederanno ogni settimana alternativamente alla scuola del Disegno, del Nudo, e delle Pieghe. Tutt’i Maestri inoltre daranno due lezioni di due ore l’una la settimana, all’eccezione della Mitologia, e dell’Anatomia, che ne daranno una sola. L’Anatomico darà dodici preparazioni in ogni anno scolastico, onde compire in quest’epoca l’intero corso di Osteologia, e Mitologia.

ARTICOLO 3.

I doveri, e gli obblighi respettivi di ogni Professore verranno regolati dal Consiglio, a cui per tale oggetto nella penultima Congregazione di ogni tre anni scolastici ciascun Cattedratico darà conto del profitto fatto dai giovani, e del corso degli studj ideato per il futuro triennio, ond’essere esaminato, ed approvato nella susseguente Congregazione. Non sarà permesso a verun Professore di assegnare ai giovani alcuna particolare stanza fuori delle Scuole, senza l’intelligenza del Consiglio.

ARTICOLO 4.

Allorchè un Professore, ottenuto il permesso dal Presidente, voglia assentarsi per qualche tempo da Roma, il di lui onorario passerà al supplente; ed in caso di malattia il socio Professore supplirà per l’altro, rilasciando al primo l’intero assegnamento.
Le vacanze delle scuole saranno in tutte le feste di Precetto; dalla vigilia di Natale fino al primo sabbato del nuovo anno; dal primo giorno di Carnevale fino al primo sabbato di Quaresima; dal lunedì Santo al sabbato in Albis inclusive; nel mese di Ottobre, e nel giorno anniversario dell’Incoronazione del Sommo Pontefice. In tali giorni, e tempi resteranno affatto chiuse le stanze delle Scuole.

C A P I T O L O   I V.
Degli Studenti, e de’ Concorsi.
 
ARTICOLO 1.

Il Consiglio determinerà i requisiti, che devono avere gli Studenti per essere ammessi, e tutto ciò, che risguarda il buon ordine delle Scuole, e dei Concorsi.
Per provvedere poi all’educazione religiosa degli studenti, si stabilisce come cosa essenziale, ed indeclinabile, che i medesimi del pari che si usa in altri Licei si rechino nelle Domeniche, ed altre Feste principali, che saranno loro prescritte, all’Oratorio dell’Accademia ad esercitarvi tutti quelli officj di pietà, che attualmente vi si pratticano sotto la direzione de’ Signori Sacerdoti della pia Unione di San Paolo Apostolo.

ARTICOLO 2.

I Professori delle respettive Scuole avranno facoltà di sospendere da esse que’ Giovani Studenti, che a norma de’ proprj doveri non si diportassero bene nelle qualità morali, e civili. I Professori saranno obbligati di riferire questa sospensione al Presidente, il quale con cognizione di cause, unitamente al Professore, potrà decretarne l’espulsione. Espulsi che siano i Giovani studenti, non potranno essere nuovamente ammessi, finchè non giudichi altrimenti la Congregazione, cui il Presidente dovrà fare conveniente rapporto dopo il decreto di espulsione.

ARTICOLO 3.

Tanto questo regolamento, che quello, che concerne i doveri de’ Professori, saranno ogni tre anni riveduti dalla Commissione dei Censori indicata al §.13. Cap.I. la quale potrà progettare quelle modificazioni credute necessarie, e queste presentate dal Presidente alla Congregazione Generale non ‘ avranno forza di legge, che dopo essere approvate da due terzi di voti.

ARTICOLO 4.

Ogni sei mesi vi sarà un Concorso, in cui verranno distribuiti quattro premj a quelli fra i Giovani, che avranno meglio disegnato, e modellato il Nudo, e le Pieghe.
Il primo premio sarà una medaglia di argento del valore di Zecchini due, il secondo di uno Zecchino. Il Presidente distribuirà le medaglie ai giovani premiati sul voto delle respettive classi del Consiglio nella prima Congregazione Generale, che succederà al giudizio, allorchè non sianvi de’ giusti motivi di prolungarne la distribuzione ad altro tempo.

ARTICOLO 5.

Vi sarà in ogni anno un Concorso per le Scuole di Pittura, Scultura, ed Architettura teorica, Architettura prattica, Ornato, ed Elementi di Architettura, i di cui Soggetti saranno dati quattro mesi avanti dal Consiglio. I Premj in numero di due per ciascuna classe saranno distribuiti dal Presidente nell’ultima Congregazione Generale prossima alle vacanze di Ottobre.
Le Prove estemporanee verranno regolate, come ne’ Concorsi Triennali, ed al Giudizio di esse interverranno gli Accademici di merito, eccettuati i rispettivi Maestri delle Scuole. A questo annuale incoraggimento non sarà ammesso niun giovane estraneo alle scuole medesime; ed è proibito di concorrere in due classi, e di concorrere nella stessa classe ove si fosse avuto il primo premio.
I primi premj in Pittura, Scultura, ed Architettura Teorica, e Prattica saranno una medaglia d’oro del valore di Zecchini dieci, ed i secondi di Zecchini cinque. Nella Scuola d’Ornato, e di Architettura elementare saranno come quelli delli semestrali, restando al Consiglio la libertà di modificarli col darne preventivo avviso nel Programma.

ARTICOLO 6.

Per le scuole di Prospettiva, Notomìa, e Mitologia, vi sarà inoltre un Concorso ogni anno, il quale sarà in tutto, e per tutto simile ai premj semestrali di sopra indicati. I soggetti verranno egualmente dati dal Consiglio, tanto per le Opere; quanto per le prove estemporanee.

ARTICOLO 7.

In ogni tre anni nella gran Sala di Campidoglio si celebreranno alternativamente li grandi Concorsi pubblici Triennali, detti, Clementino, e di Carlo Pio Balestra, il quale lasciò tutta la sua eredità per questo fine. I soggetti nel Concorso Pio Clementino saranno sacri; e nell’altro Balestra profani.
Ogni individuo del Consiglio nella respettiva sua professione invierà (due giorni avanti alla Congregazione della distribuzione de’ Soggetti) al Segretario dell’Accademia due Soggetti in iscritto, uno per la prima, e l’altro per la seconda Classe. Il Segretario ne formerà un elenco, senza nominare i Professori, che li hanno proposti, il quale sarà affisso nelle stanze Accademiche all’esame, e voto del Consiglio. I soggetti scelti saranno pubblicati colla stampa un’anno prima del Concorso, individuando, che il primo soggetto in Pittura debba essere esposto in Olio; il secondo in Disegno: il primo nella Scultura in Modello di creta formato in gesso di rilievo, il secondo in Basso rilievo parimenti formato di gesso; e così per l’Architettura si spiegherà la quantità, e la specie dei Disegni per ognuna delle due classi; aggiungendo le dimensioni, che devono avere tutte le opere da presentarsi, e l’epoca precisa in cui devono essere consegnate al Segretario.
Il Segretario porrà un numero sopra ogni produzione, che gli si consegnerà; notando a parte il nome dell’Autore, che terrà segreto a tutti. I concorrenti verranno chiusi nelle stanze Accademiche, ed assoggettati ad una composizione estemporanea proposta dagli Accademici del Consiglio ed estratta a sorte, da eseguirsi in sei ore respettivamente sopra tela, carta, e tavole sigillate. I Pittori d’Istoria eseguiranno un Bozzetto ad Olio; Gli Scultori un Modello in Creta; Gli Architetti una Pianta, Elevazione, e Spaccato di un piccolo Edificio. A queste prove, estemporanee assisteranno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario del Consiglio, ed i tre Accademici autori de’ soggetti sortiti.

ARTICOLO 8.

Per l’esame delle Opere, e Prove de’ concorrenti, ognuna delle tre classi di Accademici di merito riunite in tre diversi locali, giudicherà le opere dei concorrenti degni di premio alla pluralità di voti segreti. I rispettivi Consiglieri d’ogni classe dovranno dare una ragionata descrizione in iscritto del merito, e demerito di tutte le Opere presentate al Concorso coll’avvertenza di nominare l’Autore nelle sole Opere premiate, individuando le altre col numero espresso dal Segretario nella consegna dell’opera stessa. Non potranno aver luogo nel giudizio i congiunti de’ Concorrenti in primo, e secondo grado. Il solo Presidente potrà dare il voto in tutte le classi, purchè in veruna abbia congiunti in Concorso.

ARTICOLO 9.

Chiunque avrà ottenuto il primo premio, non potrà più concorrere in simili premiazioni, e nella stessa Classe.

ARTICOLO 10.

Tutte le opere de’ concorrenti colle respettive; prove verranno esposte nella sala dell’Accademia per otto giorni antecedenti al giudizio, e per otto giorni dopo la premiazione nella sala del Campidoglio. I nomi degli autori verranno scritti nelle sole produzioni premiate, le quali rimarranno in proprietà dell’Accademia, e saranno lasciate al Pubblico nelle respettive scuole.

ARTICOLO 11.

I premj di questi concorsi triennali saranno per la prima classe in Pittura, Scultura, e Architettura una medaglia del valore di Zecchini cinquanta. Per la seconda classe una simile di Zecchini venticinque.

ARTICOLO 12.

Il giudizio de’ Professori relativamente ai Concorsi sarà inappellabile.
Qualunque questione poi, o controversia, che potesse eccitarsi fra i Professori, sia in fatto di Concorsi, sia per ogni altra causa concernente l’Accademia, e che non riuscisse dirimere con lo scrutinio de’ voti segreti, dovrà portarsi alla cognizione dell’Emo Cardinal Camerlengo pro tempore, al quale privativamente rimane soggetta l’Accademia stessa sotto qualsiasi rapporto, ed al cui supremo giudizio, e decisione si starà invariabilmente. Non potrà per altro accettarsi quest’appellazione dalla maggioranza de’voti, se il Professore, o Professori, che si oppongono, non faranno avanti il discioglimento dell’adunanza la loro protesta, che in questo caso dovrà essere accettata, e registrata dal Segretario.

C A P I T O L O   V.
De’ Modelli, del Custode, e de’ Bidelli.
 
ARTICOLO 1.

I Bidelli dovranno dipendere dal Presidente, da’ Professori Cattedratici, da’ Segretarj, e dall’ Economo.

ARTICOLO 2.

Essi saranno permanenti nell’impiego, nè potranno rimuoversi, se per negligenza, o per insubordinazione non si renda’ indispensabile di congedarli.
Allorchè, il Custode, i Bidelli, e Modelli non potranno più servire per l’età, o per gravi incomodi di salute, saranno presi in considerazione per una proporzionata giubilazione, che•dovrà decretarsi con il voto del Consiglio.

ARTICOLO 3.

Il Custode, e i due Bidelli, necessarj per mantenere il buon ordine nelle scuole, saranno eletti a voti segreti dalla Congregazione generale, e dovranno scrupolosamente eseguire i regolamenti vigenti, ed ordinati sul di loro proposito. Al Custode inoltre verranno consegnati con inventario tutti gli oggetti di belle Arti, ed arredi del l’Accademia: veglierà personalmente, e di continuo al buon ordine delle scuole, e che non intervenghino ad esse giovani non ammessi, o, espulsi, ed in ogni settimana farà un rapporto al Presidente di quanto sia stato praticato, o sia accaduto in esse.
L’esame, e la scelta de’ Modelli per la scuola del Nudo dovrà farsi da’ Pittori, e Scultori, che sono membri del Consiglio.

C A P I T O L O   V I.
Funzioni pubbliche.
 
ARTICOLO 1.

Nell’esposizione delle Quarant’Ore, e nella Festa del nostro Protettore S. Luca verranno invitati antecedentemente tutti gli Accademici di Merito, acciò intervenghino in abito di Città alle indicate sagre Funzioni.

ARTICOLO 2.

Dovendosi fare alcuna rimostranza al Sovrano, verrà esposta da una Deputazione formata dal Presidente, Vice-Presidente, ed Ex-Presidente del Consiglio in abito come sopra.

ARTICOLO 3.

Nel giorno stabilito dall’Emo Sig. Cardinal Camerlengo per la solenne distribuzipne de’ Premj Triennali, che si fa nella gran Sala del Campidoglio d’ordinario nel dì vegnente alla Festa dell’Incoronazione del Nostro Sommo Pontefice, o in altro giorno, che si crederà più conveniente dalla ricordata Eminenza Sua, tutti gli Accademici dovranno intervenire a questa distribuzione di premj nel medesimo abito di Città. Due Accademici avranno l’incombenza d’invitare il Sagro Collegio, ed un altro Accademico inviterà i Prelati Uditori della Sagra Rota, i Prelati Chierici del Tribunale della Rev. Camera, gli altri Prelati, che occupano le prime Cariche, e tutti gli Accademici di Onore. Il Segretario dell’Accademia inviterà gli Arcadi.
In tale occasione la Sala sarà magnificamente decorata, ed illuminata. Nel Concorso Clementino un Prelato, e nel Concorso Balestrà un Letterato distinto•favoriranno di leggere un discorso relativo all’oggetto della Funzione, nella quale colla massima pompa si, distribuiranno dall’Emo Cardinal Camerlengo le medaglie ai giovani premiati. In questa circostanza si eseguiranno scelte Sinfonìe, ed una Cantata.
Gli Arcadi si compiaceranno recitare componimenti analoghi, che verranno poi stampati nella descrizione, che si pubblica di quetta Festa in onore delle belle Arti.

C A P I T O L O   V I I.
Delle spese ordinarie, ed annuali dell’Accademia.
 
ARTICOLO 1.

Le spese ordinarie, ed annuali dell’Accademia non possono essere riportate negli Statuti e per la natura stessa della cosa,e per la deficienza dei fondi stabilmente proprii dell’Accademia, mentre li scudi cinquemila, che provisoriamente gli sono stati assegnati dall’Emo Cardinal Camerlengo hanno il pericolo di recessione a completare il fondo di scudi diecimila, donde sono stati distratti, e che erano assegnati dal Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802. per l’acquisto di Monumenti antichi destinati ad ornare i Pontificj Musei.

C A P I T O L O   V I I I.
De’ Monumenti Antichi.
 
ARTICOLO 1.

Sarà cura di tutti i Professori Accademici delle respettive tre Classi di vegliare alla conservazione de’ pubblici, e preziosi Monumenti di Pittura, Scultura, ed Architettura esistenti in Roma, e nello Stato Pontificio.

ARTICOLO 2.

Ogni Professore sopra i proprj rilievi, o notizie ricevute di tali Monumenti, allorchè venissero danneggiati, o fossero bisognosi di ristauri, dovrà farne il rapporto in iscritto alla Congregazione Generale.
Esaminato il rapporto, e trovato analogo alle regole dell’Arte, la Congregazione stessa commetterà al Segretario dell’Accademia di farne rappresentanza in un dettagliato Pro-Memoria all’Emo Sig. Cardinal Camerlengo, per attenderne in appresso le di lui providenze.

C A P I T O L O   I X.
Dell’osservanza, ed esecuzione degli Statuti.
 
ARTICOLO 1.

Qualunque atto Accademico contrario ai presenti Statuti sarà nullo: Potendosi dare peraltro la necessità di doverli in qualche parte o modificare, o accrescere; il Presidente esporrà tal bisogno al Consiglio, ed allorchè questo per voti segreti giudicherà l’urgenza, il medesimo Presidente sceglierà una deputazione di sei Consiglieri, due per classe, per l’esame delle proposte variazioni, o aggiunte per quindi proporre i loro rilievi al Consiglio stesso, e quando saranno approvati con due terzi di voti segreti, ne saranno sottoposte le risultanze all’Emo Sig. Cardinal Camerlengo, con la di cui sanzione avranno forza, e vigore di Leggi Statutarie.

Dalle stanze Accademiche di S. Luca in Sant’Appollinare li 15. Decembre 1817.

ANTONIO CANOVA Principe perpetuo.
GASPARE LANDI Presidente.
FRANCESCO MASSIMILIANO LABOUREUR Vice-Presidente.
VINCENZO CAMUCCINI.
ALBERTO THORVALDSEN.
ANTONIO D’ESTE.
RAFFAELE STERN.
PASQUALE BELLI.

––––––––––––––––––


EX AUDTENTIA ,SANCTISSIMI
 
die 15. Februarii 1818.

Facta per me relatione Statutorum, quae ab Accademia Graphidos sub patrocinio S. Lucae Evangelistae in hac alma Urbe ob variatas circumstantias et ex rerum usu noviter melius concinnata fuere sub datum 15. Decembris 1817., SSmus supplicationibus, ab Accademiae Deputatis humiliter porrectis, benigne annuens, memorata Statuta Auctoritate Apostolica confirmavit, et adprobavit, illisque Apostolicae firmitatis robur adjecit, ac omnes et singulos juris et facti defectus, si qui desuper in eisdem quomodolibet intervenerint, supplevit et sanavit; atque omnibus, ad quos spectant, et pro tempore quandocumque spectabunt, inviolabiliter observari mandavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

B. CARDINALIS PACCA
S.R.E. CAMERARIUS PROTECTOR.






E L E N C O
DEGLI ACCADEMICI DI MERITO
Posti secondo l’anzianità del loro possesso.
 
–––––––––––––

I contrasegnati con asterisco sono quelli che compongono il Consiglio.
–––––––––

La lettera A. significa Architetto, I. Incisore o in P. Pietre, o in R. Rame.
M. Miniatore, o Miniatrice, P. Pittore, o Pittrice,
PP. Pittore Paesista, S. Scultore.

SIGNORI.

Lorenzo Pecheux di Lione P.
Tommaso Cav. Conca Romano P.
Giacomo Gamelin di Carcassona in Francia P.
S. A. R. Serenissima il Principe Alberto di Sassonia Duca di Teschen &c. P.
Tommaso Harison Inglese A.
Marchesa Donna Teresa Orsini di Alessandria della Paglia M.
Stanislao Cav. Zawacchi Polacco A.
S. A. S. Carolina Luisa, Margravia Principessa Regnante di Baden Durlach, e Baden Baden P.
Pietro Edwards Veneziano P.
* Vincenzo Cav. Pacetti Romano S. Ex-Presidente.
* Antonio Cav. Concioli da Gubbio P.
D. Giuseppe de Costa Silva Portoghese A.
* Giuseppe Camporese Romano A.
* Marchese Antonio Cav. Canova Veneziano
Principe perpetuo dell’ Accademia S.
Antonio Vighi Romano P.
* Luigi Agricola Romano P.
Pietro Benvenuti Aretino P.
Sofia Clerk Torinese M.
* Vincenzo Cav. Camuccini Romano P.
Ex-Presidente.
* Gaspare Cav. Landi Piacentino P.
Presidente attuale.
* Francesco Labonreur S.
Vice Presidente.
D. Pietro Saja Napoletano P.
Luigi de Cambray Digny Fiorentino A.
Pietro Gonzaga in Pietroburgo A.
* Raffaele Stern Romano A.
* Gio: Battista Cav. Wicar P.
Luigi Acquisti Forlivese S.
* Andrea Pozzi Romano P.
Carlo Marin Francese S.
* Francesco Cav.Manno Palennitano P.
P. A. Paris di Besançon A.
Cav. Guglielmo Guillon le-Thierre Francese P.
* Alberto Cav. Torwaldsen Danese S.
Madama Ortensia Lescaut Francese P.
Cornelio Cels di Lirra nel Belgio P.
Marianna Candidi Vedova Dionigi Romana P.P.
Rosa Mezzera Bergamasca P. P.
Basilio Stassof Moscovita A.
Luigi Guttembrun di Vienna P.
Benedetto Piernicoli Romano A.
Giuseppe Cav. Grassi di Vienna P.
* Pasquale Belli Romano A.
Aniceto Martos Moscovita A.
* Antonio D’Este Veneto S.
Felice Giani dei Feudi Imperiali P.
* Filippo Albacini Romano S.
Gregorio Cav.Fidanza Romano P.P.
Francesco Maria Granet Frances P.
Teodoro Matueeff Russo P.P.
Cav. Chauvin Francese P.P.
Martino Werstappen Fiammingo P.P.
* Cristiano Rauch Prussiano S.
* Cav. Giuseppe Alvarez Spagnuolo S.
* Clemente Folchi Romano A.
Pietro Aigner Polacco A.
Sig. Bonsìgnore Torinese A.
Cav. Giuseppe Madrazo Spagnuolo P.
Cav. Giuseppe Apparicio Spagnuolo P.
Carlo Finelli di Massa di Carrara S.
Michele Kech Tirolese P.
Giuseppe Basiletti Bresciano P.
Federico Gmelin Prussiano I. in rame.
Cav. Giocondo Albertolli Milanese A.
Sig. Paillot Romana P.
* Girolamo Scaccia Statista A.
Carlo Antolini Bolognese A.
Metilde Malenchini Toscana P.
Genevieva Frossaud de Beaulieu Parigina P.
Marcello Cav. Bacciarelli Romano P.
Contessa Bruner Tedesca P.
Contessa Anna Ondedei Romana M.
D. Antonio Càv. Manno Palermitano P.
Madama L. E. Virginia Le Brun Parigina P.
Giuseppe Fabri Bolognese A.
D. Michele de Olivares Spagnuolo A.
S. A. R. la Principessa Sofia Albertina di Svezia Abbadessa di Quedliburgo Disegnatrice.
Camillo Pacetti Romano S.
Antonio Beccadelli A.
Carlo Tatham Inglese A.
Vincenzo Brenna Romano A.
* Giuseppe Valadier Romano A.
Faustina Bracci Romana P.
Donna Giulia Massimi nei Bernini Romana P.
Demetrio Cav. Kolascinikoff Russo P.
Abramo Malinikof Russo A.
* Basilio Mazzoli Romano A.
Giuseppe Collignon di Firenze P.
* Giulio Camporese Romano A.
Sig. Fretain Francese A.
Sig. Regiè Francese A.
Cav. Alessandro Girodet Francese P.
Sig. Millhome Francese S.
Cav. Francesco Gerard Francese P.
Barone Giacomo Luigi David Francese P.
Cav. Federico le Mot Francese S.
Cav. Cartellier Francese S.
Cav. G. L Fontaine Francese A.
Cav. Carlo Percier Francese A.
Marchese Cagnola di Milano A.
Antonio Selva Veneziano A.
Luigi Pikler Romano I. in pietre.
Pietro Bettelini Svizzero I. in rame.
Vincenzo Manno Palermitano P.
Sig. Schadow S.
Giuseppe Girometti Romano I. in pietre.
Niccola Morelli Romano I. idem.
Giuseppe Cerbara Romano I. idem.
Giovanni Folo Veneto I. in rame.
Pietro Fontana Veneto I. idem.
Antonio Ricciani Romano I. idem.
Venceslao Peter Tedesco P.
Sig. De Dobbeler Fiammingo A.
Sig. Gisors A.
Sig. Berthault A.
Luigi Sabbatelli Toscano P.
* Domenico del Frate Lucchese P.
Pelagio Palagj Bolognese P.
Pietro Bianchi Svizzero A.
Agostino Tofanelli Lucchese P.
Gio.Cristiano Reinhart Tedesco P.P.
Desiderio Boquet Francese P.P.
Conte di Forbein Francese P.P.
Alessandro D’Este Romano S.
Cav. Antonio Solà Spagnuolo S.
Francesco Nenci Toscano P.
Beniamino West Inglese. P.
S. A. R. Don Francesco di Paola Infante di Spagna P.
Gio. Antonio Ribera Spagnuolo P.
Enrico Voogd Olandese P.P.
Gio: Flaxmann Inglese S.
Sig. Fugely Inglese P.
Cav. Tommaso Lawrens Inglese P.
Cav. Raimondo Barba Spagnuolo S.
Cav. Carlo Thevenin Francese P.
Gio: Antonio Santarelli Toscano I. in pietre.
Benedetto Pistrucci Romano I. In pietre.
Felice Festa Piemontese S.
Gaspare Gabrielli Romano P.P.
Cav. Carlo Espinosa Spagnuolo P.
Salvador Carmona Spagnuolo I. in rame.
Gaspare Salvi Romano A.
Giacomo Palazzi Romano A.
Cav. Gio:Battista Martinetti Bolognese A.


––––––––––––––




E L E N C O
DEGLI ACCADEMICI DI ONORE.
 
–––––––––––––

Sua Santità PAPA PIO VII.
Sua Maestà Cattolica il RE CARLO IV.
Sua Maestà Siciliana il RE FERDINANDO I.
S.A.I.R. FERDINANDO III. d’Austria.
S.A.R. AUGUSTO FEDERICO d’Inghilterra.
S.A.R. CARLO LUIGI di Baviera.
 
  ––––––
 
CARDINALI DI S. CHIESA.
Eminentissimi Principi.
 
Alessandro Mattei.
Giulio Maria della Somaglia.
Giulio Gabrielli.
Giuseppe Spina.
Giuseppe Fesch.
Pier Francesco Galeffi.
Antonio Maria Doria.
Ercole Consalvi.
Francesco Cesarei Leoni.
Francesco Antonio de Quardoki.
Antonio Lamberto Rusconi.
Benedetto Naro.
Alessandro Malvasia.
Casimiro Haffelin.
Luigi Ercolani.
Stanislao Sanseverino.
Dionisio Bardaxi de Azara.
   Sigg.
S. E. D. Filippo Orsini Duca di Gravina.
S. E. Andrea Doria Principe Pamfili.
Canonico Gaspare de’Duchi Caffarelli.
D. Giuseppe de’Principi Pignattelli.
D. Francesco Principe Ruspoli.
Marchese Luigi Malaspina di Pavia.
Principe D. Luigi Gonzaga di Castiglione.
Conte Giovanni Battista Giovio di Como.
Conte Durazzo.
Conte di Borch.
Mylady Lucan Inglese.
Cav. D. Lorenzo Ruspoli.
D. Paluzzo Principe Altieri.
Monsignor Antonio Maria Bussi.
Ignazio Martignoni.
Alberto d’Ally Duca di Chavines.
Marchese Mario Fici.
Achille Gozzadini.
Marchese Giovanni Bufalini.
Conte Girolamo Tesini.
March. Alessandro Curti Lepri.
Abbate Luigi Godard.
D. Caterina Principessa de’ Medici.
Filippo Aurelio Visconti.
Giacomo M. Alessandro di Colabau.
D. Vincenzo Principe Giustiniani.
Monsig. Giacomo de’ Principi Giustiniani.

Filippo Raffaelli.
Monsig. Vescovo Francesco Gazzoli.
Conte Pietro Girolamo Franceschi.
Conte Gaspare Carpegna.
Marchese Gio. Francesco Arrigoni.
Monsig. Domenico Attanasio.
Baron Federico di Sparre.
Cav. Ottavio Gori Pannellini.
Giovanni Nepomuceno.
Avvocato Niccola Domenichini.
Marchese Carlo Emanuele Massimi.
Bartolomeo Lopez.
Conte Gio. de Lazara.
Cav. D. Luigi Alvares da Cugna.
D. Luciano Bonaparte Principe di Canino.
S.A. Stanislao Principe Poniatowski.
Federico Raventlow Danese.
Eduardo Romeo Conte di Vargas.
Cav: Gio: Gherardo De Rossi.
Luigi Buronzo del Signore.
Monsignor Francesco Falzacappa.
Marchese Filippo Ghislieri.
D. Alessandro de Souza.
Pietro Zani di Parma.
D. Giuseppe Calandrelli.
Gio. Enrico Barone di Tawast.
Monsig. Pio Ferrari.
Senatore Gio. degli Alessandri.
Barone Guglielmo Humbold.
Monsig. Isoard.
Marchese Alessandro Mancinforte Sperelli.
Cav. Rossi.
Barone Giambattista Alquier.
Monsig. Tiberio Piccolomini.
Monsig. Ercole Dandini.
Pre. Pietro Marquez della Compagnia di Gesù.
S. A. Alessandrina Principessa Dietrickstein.
Conte Sesto Miollis.
Barone de Gerando.
Barone Cammillo de Tournon.
Conte Marcolini.
Cav. Bernini.
Quatremere de Quency.
Cav. Gros.
Cav. Prudhomme.
Cav. Guerin.
Barone Daru.
Cav. Luigi Marini.
Barone Janet.
G. D. Axerblad.
Cav. Dillis.
Gius. Antonio Guattani Segretario attuale.
Pietro Delicati.
Giuseppe del Medico.
Gerasimo Pizzamanno.
Lorenzo Marcucci.
Conte Marconi.
S. A. il Principe della Pace.
Baron de Schubarth.
Monsig. de Pressigny.
Cav. Arthaud.
Monsig. Mauri.
Conte Croce.
Guglielmo Hamilton.
S. E. il Duca di Bervik e di Alba.
Sig. Harford.
Antonio Spada.
Riccardo Power.
Settimia Marini.
A. B. Poublon di Fontanar.
Gaetano Velez.
Conte Marialva.
Cav. Gio: Battista Sommariva.
Giorgio Hayter P. e M.
Matteo Thomas A.
Sig. Klentz.
Guglielmo Bernard.
Giuseppe Venturoli.
Giovanni Goldicutt.
...... Rondelet.
S. E. D. Trojano Marulli Duca d’Ascoli.

Generel kommentar

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Sidst opdateret 24.08.2017